(versione originale in tedesco)
STATUTO
dell’Associazione
Associazione
Istituto svizzero di magistratura
(Istituto svizzero di magistratura)
Istituto svizzero per la magistratura
Istituto svizzero per la magistratura)
Articolo 1 – Nome e sede
Con il nome di
Istituto svizzero per la magistratura
(Institut suisse de la magistrature
Istituto svizzero per la magistratura
Istituto svizzero per la magistratura)
esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede legale a Schötz (Cantone di Lucerna).
Articolo 2 – Scopo
Lo scopo dell’Associazione è la creazione e la gestione dell’Istituto Svizzero della Magistratura.
Il compito dell’Istituto Svizzero della Magistratura è quello di condurre una ricerca scientifica approfondita sulla funzione e l’attività del Terzo Stato e di renderla più accessibile al pubblico e agli accademici.
I destinatari sono in particolare la magistratura, la professione legale, il pubblico, il mondo accademico e la politica.
L’Istituto è:
- parte di una rete nazionale e internazionale
- un centro di informazione, competenza e altri servizi su questioni relative al sistema giudiziario;
- un centro di ricerca sul sistema giudiziario
- un centro di documentazione;
- un centro per lo scambio e la diffusione delle conoscenze nell’ambito di conferenze accademiche in collaborazione e consultazione con altre istituzioni.
L’Istituto persegue un approccio interdisciplinare. Oltre all’attenzione per l’aspetto giurisprudenziale, si devono prendere in considerazione anche gli aspetti delle scienze politiche e sociali, nonché gli aspetti della teoria organizzativa e dell’economia.
Articolo 3 – Risorse
I fondi dell’Associazione per il perseguimento dei suoi scopi sono costituiti in particolare da
- Le quote associative, determinate dall’Assemblea Generale su richiesta del Consiglio Direttivo.
- proventi di eventi e altre attività dell’Associazione e del suo patrimonio
- contributi del settore pubblico
- donazioni volontarie (sponsorizzazioni, doni, lasciti, ecc.).
Articolo 4 – Membri
Possono essere membri dell’Associazione le persone fisiche, le società di persone e le persone giuridiche. Le domande di adesione devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo, che prende la decisione finale sull’ammissione.
Articolo 5 – Dimissioni ed esclusione
Le dimissioni dall’Associazione sono possibili alla fine dell’anno solare.
Il Consiglio Direttivo può espellere un socio che agisca contro gli interessi dell’Associazione. L’espulsione è decisa a maggioranza dal Consiglio di amministrazione. Il socio escluso può presentare ricorso contro la decisione di esclusione del Consiglio Direttivo alla successiva Assemblea Generale entro 30 giorni dalla notifica scritta della decisione. Il ricorso deve essere presentato al Consiglio direttivo. L’Assemblea generale decide sul ricorso con una maggioranza di un voto superiore alla metà dei membri presenti.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono
- l’Assemblea generale
- il Consiglio di amministrazione
Sono riservati come organi aggiuntivi
- i revisori dei conti
Articolo 7 – L’Assemblea generale
L’Assemblea dell’Associazione è l’organo supremo dell’Associazione. In particolare, è responsabile di
- Elezione e revoca dei membri del Consiglio direttivo;
- Elezione del Presidente del Consiglio direttivo;
- Eventuale elezione dei revisori dei conti;
- Approvazione dei conti dell’Associazione;
- dimissione del Consiglio di amministrazione;
- Determinazione dei contributi a carico dei soci;
- Delibera sull’adozione e la modifica dello Statuto;
- Decisioni sui ricorsi contro le decisioni di esclusione del Consiglio di amministrazione;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare su questioni ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto o ad essa sottoposte dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 8 – Convocazione dell’Assemblea generale
L’Assemblea generale dell’Associazione è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio direttivo. Deve essere convocata anche se un quinto dei soci lo richiede per iscritto.
L’Assemblea generale ordinaria si svolge una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’anno associativo.
L’assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno 30 giorni prima della riunione; l’assemblea generale straordinaria deve essere convocata almeno 10 giorni prima della riunione. Deve contenere gli argomenti da discutere.
Le riunioni dell’associazione possono essere tenute per via elettronica (videoconferenza).
Articolo 9 – Diritto di voto e deliberazioni
Ogni membro dispone di un voto all’assemblea generale. L’Assemblea dell’Associazione approva le proprie delibere e svolge le elezioni con la maggioranza di un voto in più della metà dei soci presenti, a meno che la legge non preveda diversamente.
Articolo 10 – Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da uno o più membri. Si costituisce da solo ad eccezione del Presidente, che viene eletto dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio di amministrazione è responsabile in particolare di
- Preparare l’Assemblea generale;
- Attuare le delibere dell’Assemblea generale;
- decidere l’ammissione e l’eventuale esclusione di membri dell’Associazione;
- Trattare i suggerimenti, le richieste e i reclami dei membri dell’Associazione;
- Preparazione del bilancio e dei conti annuali;
- Gestione del patrimonio dell’Associazione;
- attività relative all’adempimento dello scopo dell’Associazione.
Inoltre, ha tutti gli altri poteri che non sono espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto a un altro organo dell’Associazione.
Articolo 11 – Rappresentanza e firmatari autorizzati
L’Associazione è rappresentata all’esterno dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione stabilisce chi è autorizzato a firmare e le modalità di esecuzione delle firme.
Articolo 12 – Revisori dei conti
L’Assemblea generale può eleggere una o due persone fisiche come revisori dei conti per un periodo di un anno. La revisione contabile può essere affidata anche a una sola persona giuridica (ad esempio, una società fiduciaria, ecc.).
La contabilità dell’Associazione deve essere completata ogni anno. Se sono stati eletti dei revisori, questi sono tenuti a verificare i conti annuali dell’Associazione e a riferire i risultati della loro verifica all’Assemblea generale.
Articolo 13 – Responsabilità
Per le passività dell’Associazione risponde solo il suo patrimonio. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci (cfr. art. 75a ZGB).
Articolo 14 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione richiede un quorum di ⅔ dei membri dell’Associazione presenti all’assemblea generale. Se viene deliberato lo scioglimento, la liquidazione sarà effettuata dal Consiglio direttivo, a meno che l’Assemblea generale non nomini dei liquidatori speciali.
Il patrimonio netto rimanente dopo il pagamento di tutti i debiti e gli altri oneri e dopo l’estinzione di altri obblighi sarà destinato a uno scopo corrispondente a quello dell’Associazione con delibera dell’Assemblea generale.
Articolo 15 – Entrata in vigore
Il presente Statuto è stato adottato all’unanimità dall’Assemblea dei soci il 22 agosto 2020 ed è entrato in vigore in tale data. La modifica dell’art. 1 – modifica della sede legale – è stata approvata dall’Assemblea generale dell’11 giugno 20024.